Nel giugno 2018, l'amministrazione Trump ha imposto dazi su 6,4 miliardi di EUR di esportazioni europee di acciaio e alluminio, seguiti da ulteriori dazi nel 2020. L'UE ha risposto con contromisure su 2,8 miliardi di EUR di esportazioni statunitensi. Dopo discussioni sui contingenti tariffari, l'UE ha sospeso le misure fino al 31 marzo 2025. Tuttavia, il 10 febbraio 2025, gli Stati Uniti hanno annunciato nuovi dazi del 25% su acciaio, alluminio e prodotti derivati, coprendo fino a 26 miliardi di EUR di esportazioni dell'UE. La Presidente della Commissione Europea ha avvertito che queste tariffe danneggeranno imprese e consumatori, promettendo una risposta europea proporzionata. E oggi Trump ha annunciato il "Liberation day"... Ecco il punto della situazione sulla questione dazi.
Con ordinanza del 19 febbraio 2025 emessa a seguito dell’archiviazione della composizione negoziata disposta da parte dell’Esperto per ravvisata carenza di buona fede e correttezza nella conduzione delle trattative il Tribunale di Milano ha ritenuto gli fosse ormai precluso di pronunciarsi sulla richiesta di conferma delle misure protettive avanzata successivamente dall’impresa debitrice. Invece, con sentenza di apertura della liquidazione giudiziale del 13 febbraio 2025, il Tribunale di Mantova ha ritenuto di poter vagliare ed accogliere l’istanza presentata da un creditore dell’impresa debitrice che si era vista precedentemente negare dal Tribunale la conferma delle misure protettive stante anche la constatata assenza di prospettive di risanamento della debitrice.
La rivelazione dei segreti d’ufficio è fattispecie plurisoggettiva anomala e ai fini della sussistenza del concorso dell’extraneus è necessario che questi non si sia limitato a ricevere la notizia o divulgarla, ma occorre che abbia istigato o indotto il pubblico ufficiale ad attuare la rivelazione (Cassazione penale, Sez. VI, sentenza 21 marzo 2025, n. 11498).
In materia di danno cagionato dall’incapace, poiché l’art. 2047 c.c. configura una forma di responsabilità diretta, fondata sull’inosservanza del dovere di vigilanza sul soggetto incapace, il danneggiato deve dimostrare solamente che il danno è stato cagionato da un incapace (elemento positivo), mentre il sorvegliante deve dimostrare di non aver potuto evitare il fatto (elemento negativo), ovverosia individuare uno specifico ostacolo che, di fatto, ha impedito di esercitare la dovuta sorveglianza sull’incapace. Lo stabilisce il Tribunale di Brescia, sez. I, sentenza 4 marzo 2025, n. 879.
In risposta all'imposizione di dazi statunitensi nell'UE (in particolare sulle importazioni di acciaio e alluminio, automobili, ecc.), la Commissione Europea ha rapidamente risposto varando alcune contromisure proporzionali sulle importazioni statunitensi. In assenza di un accordo contrario, le nuove politiche commerciali protezionistiche trumpiane saranno effettive dal 2 aprile 2025. Le imprese che si trovano a fronteggiare la prospettiva di nuovi dazi sono chiamate a valutare l’impatto sugli obblighi contrattuali esistenti: si pensi all’aumento vertiginoso dei costi o all’interruzione delle catene di approvvigionamento.
Le Sezioni Unite penali della Corte di cassazione con la sentenza 20 marzo 2025, n. 11447 hanno dato risposta al seguente quesito: «Se, per la persona richiesta in consegna in attuazione di un mandato di arresto europeo esecutivo e detenuta in carcere, il termine di trenta giorni per proporre la rescissione del giudicato decorra dal momento dell'avvenuta conoscenza della sentenza, per effetto del contenuto del mandato di arresto, o, in conformità all'art. 4-bis, par. 2, della decisione quadro 2002/584/GAI, dalla consegna del condannato».
Nel caso in cui uno o alcuni soltanto dei comproprietari costruiscano, a loro spese, un edificio sul fondo comune, tutti i comproprietari, costruttori o non, acquistano la costruzione, in rapporto alle rispettive quote, per il semplice fatto di essere titolari del suolo, salvo contrario accordo, traslativo della proprietà del terreno o costitutivo di un diritto reale su di esso, che deve rivestire la forma scritta ad substantiam.Posto che siffatta costruzione costituisce innovazione, soggetta al principio dell’accessione, di essa deve tenersi conto, ai fini della stima del bene medesimo, nonché della determinazione delle quote e della liquidazione dei conguagli. Lo stabilisce la Cassazione civile, sez. II, sentenza 18 febbraio 2025, n. 4219.
A partire dall'entrata in vigore, avvenuta l'8 settembre 1998, della Legge 3 agosto 1998 n. 302, portante norme in tema di espropriazione forzata e di atti affidabili ai notai, è accesa la discussione in merito alla qualificazione del professionista delegato nelle operazioni di vendita forzata ed alla conseguente responsabilità dello stesso.
Con un Comunicato del 6 marzo 2025, il Consiglio Nazionale del Notariato ha divulgato un decalogo per sensibilizzare i cittadini sulle problematiche legate all’eredità digitale. Ecco di cosa si tratta.
Con la sentenza del Tribunale di Nola n. 708 del 4 marzo 2025 viene ribadita ancora una volta l’impostazione ormai consolidata - sia in dottrina che in giurisprudenza - che riconosce alla separazione un carattere rimediale e non più sanzionatorio come ante riforma del 1975.
Per il reato di furto in abitazione, quale che sia il valore dei beni trafugati, non è ammesso il riconoscimento del beneficio della non punibilità per particolare tenuità del fatto (Cassazione penale, Sez. V, sentenza 17 marzo febbraio 2025, n. 10410).
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 8259/2025 e in riferimento ad una vicenda relativa alla condanna di due coniugi per il reato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte, ai sensi dell’art. 11d. lgs. 74 del 10 marzo 2000 – per avere, tra l’altro, simulato una separazione personale nell’ambito di condotte decettive finalizzate a sottrarre beni all’attività di riscossione -, con riguardo alla nozione di “atti fraudolenti” ha ribadito come debbano ritenersi tali tutti quei comportamenti che, quand'anche formalmente leciti, siano tuttavia connotati da elementi di inganno o di artificio, dovendosi, quindi, ravvisare l'esistenza di uno stratagemma tendente a sottrarre le garanzie patrimoniali all'esecuzione. Per "atto fraudolento" deve, in altre parole, intendersi qualsiasi atto, connotato da una componente di artificio, inganno o menzogna, che sia idoneo a rappresentare ai terzi una realtà (la riduzione del patrimonio del debitore) non corrispondente al vero, mettendo a repentaglio - o comunque rendendo più difficoltosa - l'azione di recupero del bene in tal modo sottratto alle ragioni dell'Erario.
È configurabile il delitto di frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.) nella sottoscrizione di contratti di noleggio e installazione di apparecchi di rilevamento automatico della velocità dichiarati come "omologati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti", ma risultati soltanto "approvati" con decreti della Direzione Generale per la sicurezza dei trasporti, stante la diversità delle due procedure previste dal codice della strada (Nella specie, la Corte di Cassazione, ritenuta la sussistenza del fumus del reato, ha confermato il sequestro preventivo di un gruppo di apparecchiature di rilevamento automatico della velocità) (Cassazione penale, Sez. V, sentenza 14 marzo 2025, n. 10365).
L’art. 67CCII consente al consumatore sovraindebitato di proporre ai creditori la ristrutturazione dei propri debiti attraverso una proposta avente contenuto libero e che preveda il soddisfacimento, anche parziale e differenziato, dei crediti in qualsiasi forma. Per consumatore deve intendersi la persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale, pur avendola eventualmente svolta in passato. Il finanziatore che non ha effettuato un’adeguata valutazione del merito creditizio del debitore versa in colpa. Questo è quanto affermato dal Tribunale di Nola, con la sentenza del 24 febbraio 2025.
Il Tribunale di Agrigento, con la sentenza n. 15 dell’8 gennaio 2025, ha stabilito che, se una controversia è soggetta obbligatoriamente a negoziazione assistita ma non a mediazione, l’avvio di quest’ultima soddisfa comunque la condizione di procedibilità della domanda giudiziale.
La permanenza sulla bacheca Facebook di insulti rivolti in diretta alla persona offesa integra l’ipotesi di ingiuria aggravata e non di diffamazione. Così ha disposto la quinta sezione penale della Suprema Corte di cassazione con la sentenza n. 8341 del 28 febbraio 2025.
La questione di legittimità costituzionale sollevata dal GIP del Tribunale di Catania con l’ordinanza 21 febbraio 2025 si interroga sulla compatibilità dell’art. 164, comma 2, n. 1, c.p., con i principi costituzionali di eguaglianza, individualizzazione e di finalità rieducativa della pena, laddove la norma censurata preclude la concessione della sospensione condizionale della pena a chi abbia già riportato una condanna a pena detentiva per delitto, anche laddove sia intervenuta la riabilitazione.
Il 17 marzo scorso è mancato il professor Bruno Cavallone, maestro della scuola processual-civistica milanese, già ordinario all’Università Statale.
La normativa dedicata al comparto dei servizi di pagamento è stata interessata negli ultimi anni da molteplici modifiche derivanti dal recepimento di significativi interventi europei. L’emergenza pandemica ha indubbiamente accelerato l’impiego di sofisticate tecnologie informatiche che hanno contribuito al mutamento delle abitudini di pagamento degli utenti; con conseguente riduzione dell’uso del denaro contante innanzi a un progressivo incremento della digitalizzazione dei servizi di pagamento e del ricorso all’e-commerce. In questo contesto è stata frequentemente avvertita l’esigenza di garantire a coloro che si avvalgono di tali servizi il diritto di disconoscere le operazioni non autorizzate. Il d.lgs. n. 11/2010 individua i presupposti che consentono all’utente di ottenere dal prestatore dei servizi di pagamento digitali la restituzione dell’importo impiegato nell’operazione disconosciuta. Il principale obiettivo del legislatore è quello di tutelare l’utente dagli effetti economici negativi derivanti da operazioni compiute in conseguenza di comportamenti fraudolenti di terzi. Da qui lo sviluppo di un tessuto normativo volto a regolare il funzionamento del sistema dei pagamenti (vd. Comunicazione Banca d’Italia 17 giugno 2024, Disconoscimenti di operazioni di pagamento non autorizzate. Comunicazione al sistema) puntellato da sempre più efficienti presidi di affidabilità.