L'articolo 30 della Costituzione prevede il dovere dei genitori, anche se non uniti in matrimonio, di mantenere, educare e istruire i figli. L'articolo 147 del codice civile ricorda il dovere di mantenere, istruire, educare e assistere moralmente i figli nel rispetto delle loro capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni.
Nel caso in cui la coppia sposata si separa e poi divorzia oppure se la coppia di conviventi termina la propria relazione, i figli non possono essere abbandonati o ricevere danno.
Per questo motivo esistono delle regole con le quali il mantenimento dei figli viene regolato dalla legge.
L'articolo 315 bis del codice civile contiene i diritti che sono riconosciuti ai figli, indipendentemente dal fatto che siano nati da una coppia sposata oppure non sposata.
Come indicato nell'articolo 147 del codice civile, ogni figlio ha diritto di essere mantenuto, educato, istruito ed assistito moralmente dai genitori, nel rispetto delle sue capacità, delle sue inclinazioni naturali e delle sue aspirazioni.
I figli hanno diritto a crescere in famiglia e di mantenere rapporti significativi con i parenti (fratelli, nonni, zii). Hanno inoltre il diritto di essere ascoltati in merito alle questioni e alle procedure a loro relative se hanno compiuto 12 anni e se sono capaci di discernimento, anche se hanno un'età inferiore.
I figli hanno anche dei doveri che devono rispettare.
L'articolo 315 bis comma 4 del codice civile indica che il figlio deve rispettare i genitori e contribuire (in relazione alle sue capacità, sostanze e reddito) al mantenimento della famiglia fintanto che convive con essa.
L'articolo 316 bis del codice civile, stabilisce le modalità che i genitori devono adempiere i loro doveri di mantenimento dei figli in proporzione alle loro sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale e casalingo.
Il lavoro casalingo viene quindi riconosciuto ed è posto sullo stesso piano del lavoro professionale; per questo motivo non si potrà sostenere che una madre (o un padre) casalinga non stia mantenendo i suoi figli perché non produce reddito.
Il medesimo articolo del codice civile aggiunge che la legge tutela i figli nel caso in cui i genitori non abbiano i mezzi sufficienti per mantenerli. In questo caso saranno i nonni (ovvero gli ascendenti più prossimi) a dovere fornire ai genitori le sostanze necessarie al mantenimento dei nipoti.
Se un genitore non dovesse adempiere ai suoi doveri di mantenimento dei figli, nel comma 2 dell'articolo 316 bis del codice civile, è prevista la possibilità di richiedere al presidente del tribunale di ordinare che una quota dei redditi del genitore non adempiente sia destinata direttamente all'altro genitore o a chi stia provvedendo a mantenerli, istruirli ed educarli.
Il figlio maggiorenne ha diritti e doveri differenti dal figlio minorenne, con dei limiti entro i quali il figlio maggiorenne convivente può ottenere il mantenimento da parte dei genitori.
Terminato il percorso formativo scelto (scuola secondaria, facoltà universitaria, corso di formazione professionale, ecc..), il figlio maggiorenne deve infatti adoperarsi per rendersi autonomo economicamente. È quindi tenuto ad impegnarsi per trovare un'occupazione, tenendo conto delle opportunità reali offerte dal mercato del lavoro, anche ridimensionando le proprie aspirazioni qualora necessario.
Il figlio maggiorenne non può ostinarsi e indugiare nell'attesa di trovare il lavoro che reputa idoneo alle sue aspettative, in quanto non può abusare dell'obbligo di mantenimento dei suoi genitori. La presunzione che la disoccupazione sia causata proprio da pigrizia aumenta con l'età: tant'è che la Cassazione ha stabilito che, superati i 35 anni, non è più possibile pretendere di essere mantenuti dai genitori.
Quando la famiglia si separa, il genitore che non andrà a convivere coi figli ha l'obbligo di contribuire al loro mantenimento, sia che si tratti di coppia sposata che convivente.
L'obbligo di mantenere i figli permane anche quando diventano maggiorenni, fintanto che non diventano autosufficienti economicamente. Al raggiungimento della maggiore età, il figlio può chiedere che l'assegno sia pagato direttamente a lui. Senza tale richiesta, la somma dovrà essere versata sempre al genitore convivente.
L'importo dell'assegno non costituisce un rimborso delle spese sostenute dal genitore affidatario nel mese corrispondente, bensì la rata mensile di un assegno annuale determinato, tenendo conto delle esigenze dei figli e di tutte le circostanze emergenti dal contesto.
L'ammontare della contribuzione per il mantenimento dei figli viene determinato in due modi:
- tramite il versamento di un assegno forfettario mensile, che tiene conto delle esigenze necessarie al vitto, alloggio, all'educazione all'istruzione dei figli;
- con un contributo straordinario da versare all'occorrenza, quando si presentano spese impreviste e/o eccezionali (ad esempio le cure mediche).
L'ammontare dell'assegno di mantenimento dei figli può essere determinato con un accordo fra i genitori.
Se i genitori non trovano un accordo, oppure (in caso di separazione e/o divorzio) se il Giudice reputa tale importo insufficiente, è il tribunale a fissare l'entità dell'assegno ordinario.
L'elemento principale per la determinazione dell'assegno di mantenimento è costituito dalle possibilità economiche dei genitori: tanto più è alto il tenore di vita garantito ai figli durante il rapporto familiare, tanto maggiore sarà l'importo dell'assegno di mantenimento a carico del genitore non convivente. Anche l'età del figlio è un parametro fondamentale: mantenere un adolescente o un figlio all'università generalmente è più costoso di un figlio appena nato.
Di seguito i principali parametri di riferimento per il calcolo dell'assegno di mantenimento ai figli:
- il tenore di vita di cui il figlio ha beneficiato fintanto che i genitori erano ancora conviventi. Il Giudice oltre al reddito familiare, valuterà anche altri elementi economici, quali il patrimonio anche mobiliare e la conduzione di uno stile di vita particolarmente agiato e lussuoso. Tale circostanza segna una netta differenza con l'assegno di divorzio per l'ex moglie/marito che non tiene più in considerazione il criterio del tenore di vita ma solo le esigenze di base necessarie all'autosufficienza;
- le attuali esigenze del figlio tra cui l'aspetto scolastico, sportivo, sanitario, sociale, l'assistenza morale e l'opportuna predisposizione (fin quando la loro età lo richieda) di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione;
- tempi di permanenza presso ciascun genitore. Anche quando il figlio va a vivire dal genitore non convivente per lunghi periodi, persiste l'obbligo di versare l'assegno di mantenimento all'altro genitore. Il Giudice considererà gli oneri economici che il singolo genitore assume nel tempo di permanenza dei figli presso ciascuno dei genitori, così da stabilire il corretto ammontare dell'assegno di mantenimento;
- capacità economiche dei genitori: il Giudice valuta se le capacità economiche dei genitori a seguito della separazione, sono tali da garantire ai figli il medesimo tenore di vita precedente. Questo difficilmente avviene, in quanto generalmente aumentano i costi individuali per il singolo genitore. Il Giudice tiene conto di tutte le altre entrate economiche di cui possa godere il genitore. Per esempio, se un genitore viene supportato economicamente dai propri genitori, l'assegno di mantenimento potrà essere inferiore ma alla morte dei nonni (se questo sostentamento viene a mancare) può chiedere un aumento del mantenimento.
L'assegno a favore dei figli è automaticamente adeguato per legge agli indici Istat, a meno che le parti o il Giudice non abbiano indicato un diverso parametro in sede di separazione.Revisione dell'assegno di mantenimento
La determinazione dell'importo dell'assegno di mantenimento dei figli può essere sempre soggetta a revisione qualora dovessero cambiare le circostanze di fatto sussistenti al momento in cui l'assegno è stato inizialmente quantificato.
La richiesta di revisione dell'importo o di cessazione di versamento dell'assegno di mantenimento deve essere presentata dal genitore interessato presso il tribunale del luogo di residenza nel momento in cui muta la situazione patrimoniale di uno dei genitori.
Un esempio è il caso in cui il genitore convivente subisce un licenziamento e, di conseguenza, non sia più in grado di fornire il proprio contributo economico; oppure il caso in cui il genitore non convivente veda diminuire le proprie capacità di reddito.
I doveri di mantenimento dei figli sono i medesimi sia per le coppie sposate, sia per le coppie non spostate.
Mentre le coppie sposate hanno necessità di un provvedimento del tribunale per separarsi e l'ammontare dell'assegno di mantenimento ai figli viene valutato (anche in caso di accordo fra le parti)dal Giudice, per le coppie di fatto questo iter non è necessario. le copie non sposate ricorrono al Giudice solo nel caso in cui non dovesse essere trovato un accordo fra le parti per l'ammontare dell'assegno di mantenimento per i figli.
Anche se in accordo fra le parti, non è possibile annullare l'entità del mantenimento essendo questo un onere che ricade su entrambi i genitori.
Come indicato precedentemente, il Giudice può decidere se accettare o variare l'importo dell'assegno di mantenimento.
Oltre all'assegno mensile, il genitore non convivente deve versare anche una parte (generalmetne il 50%, salvo diversa disposizione del Giudice) delle spese straordinarie, ovvero quelle spese non prevedibili che non rientrano nella normale gestione quotidiana. Alcuni esempi di spese straordinarie:
- spese per una gita scolastica
- spese mediche per un intervento chirurgico o per una visita specialistica
- spese per per l'acquisto di un mezzo di una bicicletta o altro mezzo di locomozione
I genitori hanno l'obbligo di consultare l'altra parte prima di sostenere alcune spese straordinarie così da trovare un accordo preventivo. Quest'obbligo non sussiste per le spese urgenti (come quelle collegate alla salute) e per quelle comunque necessarie (ad esempio l'iscrizione all'università).
Di seguito alcuni esempi di spese straordinarie:
Una forma alternativa di mantenimento dei figli può essere la pattuizione tra i genitori in cui uno dei due trasferisce in favore dei figli la proprietà di uno o più immobili; i frutti in tal caso verranno usati per il mantenimento (ad esempio il canone di affitto).
Le parti possono anche accordarsi per il versamento in un'unica soluzione dell'intero importo annuale dell'assegno di mantenimento (cosiddetto pagamento una tantum).
Come abbiamo già enunciato, non esiste un limite di età prestabilito oltre il quale il genitore non è più tenuto a provvedere al mantenimento dei figli. I genitori quindi sono obbligati a mantenere i figli fino a quando iniziano a svolgere un'attività lavorativa in grado di garantirne l'indipendenza economica. I genitori possono liberarsi da quest'obbligo se dimostrano che il mancato svolgimento di un'attività lavorativa dipende da inerzia, pigrizia, rifiuto o abbandono ingiustificato del lavoro.
Il genitore convivente è legittimato a chiedere l'assegno di mantenimento solo a condizione che coabiti con il figlio maggiorenne. La coabitazione sussiste se il figlio mantiene un collegamento stabile con l'abitazione del genitore, anche se non vi dimora quotidianamente (per esempio se il figlio frequenta un'università fuori sede).
Qualora il figlio si trasferisca definitivamente presso un altro domicilio, l'assegno andrà versato direttamente a quest'ultimo.